AVVISO DEL 03/01/2023: ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO - EROGAZIONE PER L’ANNO 2023


È noto che l’AUU è erogato, previa domanda dell’interessato da presentarsi annualmente, dal mese marzo dell’anno di presentazione e fino al febbraio dell’anno successivo. L’INPS, con circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, comunica che, nell’ottica di promuovere tutte le iniziative di semplificazione facilitando l’accesso alle prestazioni per i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per l’anno 2023 l’Istituto erogherà la prestazione d’ufficio. La liquidazione d’ufficio avverrà limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali nell’archivio dell’Istituto, alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda di Assegno unico e universale in corso a tale data in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”. Specifica l’Istituto che l’erogazione proseguirà in continuità laddove la domanda si trovi nello stato di “Accolta” mentre l’erogazione per le domande in stato di: “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, inizierà al termine degli specifici controlli previsti per le domande che si trovano in tali stati, qualora le verifiche si completino con esito positivo. È del tutto evidente, come anche viene specificato nella circolare, che l’INPS erogherà la prestazione sulla base dei dati posseduti negli archivi; pertanto, qualora vi sia l’interesse ad ottenere un importo collegato ai valori ISEE, sarà necessario presentare una nuova DSU. Si ricorda che l’ISEE valido fino al 31 dicembre 2022 è utilizzato per determinare gli importi AUU dei mesi di gennaio e febbraio 2023; inoltre la DSU presentata entro il 30 giugno comporta l’erogazione degli importi a questa collegati sin da marzo. Qualora vi siano variazioni del nucleo familiare sarà sufficiente intervenire sulla domanda già presentata ed eventualmente presentare una nuova DSU (nascita, decesso, ecc.). Sarà, invece, necessario presentare una nuova domanda di AUU nei casi in cui gli interessati non abbiano mai beneficiato della prestazione e nei casi in cui la domanda già presentata risulti alla data del 28 febbraio 2023 in stato di: “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata”, “Revocata”. La decorrenza della prestazione sarà collocata al mese di marzo nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno; in caso contrario la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.